ORDINE
Gli Ordini provinciali sono stati istituiti con la Legge n°1395 del 24.06.1923, allo scopo di tutelare il titolo professionale degli ingegneri, ovvero garantire ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni che i professionisti a cui essi si affidano hanno determinate caratteristiche e rispettano un preciso codice deontologico ed etico.
Il “Regolamento per la professione di ingegnere” (R.D. del 23.10.1925 n°2537) precisa che per essere iscritti nell’albo occorre aver superato l’esame di stato per l’esercizio della professione che, a norma del Regio Decreto del 31.12.1925 n°2909, abilita in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
In base all’articolo 5 della Legge 1395 del 1925, gli iscritti eleggono il proprio Consiglio, che ha tre compiti fondamentali:
- pubblicare l’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- esprimere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale.
Gli Ordini degli ingegneri ed i rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita direttamente o tramite i procuratori generali presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica.
Il Ministro della Giustizia vigila sulla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e può, direttamente o per mediazione dei magistrati, chiedere ragione delle azioni intraprese dai singoli Ordini e dai rispettivi Consigli.
Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 05.06.2001 n°328) sono stati istituiti nell’albo professionale due sezioni:
- la sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
- la sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea;
e tre settori:
- il settore dell’ingegneria civile e ambientale;
- il settore dell’ingegneria industriale;
- il settore dell’ingegneria dell’informazione.
Gli iscritti appartengono a uno o più settori sulla base della tipologia del corso di laurea frequentato e, benché si assista talora ad alcune sovrapposizioni, tale suddivisione pare essere efficace.
Gli iscritti alla sezione A acquisiscono il titolo di ingegnere (ing.), mentre gli iscritti alla sezione B utilizzano il titolo di ingegnere iunior (ing. iunior).