Circolare n. 1 dichiarazioni d’intento.
Per effetto di modifica introdotta già con il D.L.34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) ma entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, si modificano alcune modalità di gestione delle dichiarazioni d’intento. Con scopo semplificatorio, sono abolite le annotazioni su appositi registri delle dichiarazioni d’intento emesse da esportatori abituali a propri fornitori di beni e servizi per ottenere la fatturazione senza applicazione di IVA (operazioni non imponibili ai sensi dell’art.8 1° comma lett.c) oppure art.8 2° comma DPR 633/72 e s.m.i.). Similmente sono abolite le annotazioni su apposito registro delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. L’esportatore abituale (cessionario) continua a trasmettere solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la propria richiesta di fatturazione senza applicazione di IVA indirizzata ad impresa residente propria fornitrice (di beni o servizi) anche per più operazioni e fino ad un limite di imponibile. L’Agenzia delle Entrate rilascia ricevuta con l’indicazione di data ed attribuzione di un protocollo di ricezione. Il fornitore dell’esportatore abituale (cedente o prestatore) prima di poter emettere la fattura non imponibile continua ad effettuare un riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della richiesta da parte dell’esportatore. A questo punto il fornitore è autorizzato ad emettere la fattura non imponibile nei confronti del cliente esportatore, ma deve ora indicare nella propria fattura gli estremi del protocollo di ricezione e della data come rilevati dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Non c’è quindi più obbligo di consegnare copia cartacea della dichiarazione d’intento al proprio fornitore come è abolita anche per la presentazione in Dogana in utilizzo sulle importazioni (andranno annotati, anche in questo caso, gli estremi nella dichiarazione doganale). È probabile che l’esportatore faccia comunque avere al fornitore una copia cartacea di cortesia anche per mettere al corrente il fornitore delle proprie intenzioni. L’accertamento telematico della presenza della richiesta di fatturazione con non imponibilità, esonera il cedente da ogni responsabilità per la mancata applicazione dell’IVA su richiesta e responsabilità dell’esportatore. La mancata preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione d’intento e la conseguente illegittima disapplicazione dell’IVA comporta invece, a carico del fornitore dell’esportatore abituale, una sanzione specifica proporzionale all’imposta non applicata nella misura dal 100% al 200% della stessa. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Lecco, 7 gennaio 2020 Dott. Paolo Ripamonti